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DOP IGP e STG
Per salvaguardare e proteggere il patrimonio gastronomico in un mercato in cui svariati prodotti venivano definiti genuini e presentavano una denominazione simile con una politica di concorrenza sleale la Comunità Europea nel 1992 ha istituito tre sistemi di protezione noti come
DOP, IGP e STG per promuovere e tutelare i prodotti agroalimentari di qualità. L’Italia vanta attualmente il primato europeo tra i prodotti riconosciuti con la qualifica di
Denominazione d’Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP) e
Specialità Tradizionale Garantita (STG).
Il nostro Paese, fra il 1998 ed il 2004, si è adeguato alla normativa europea legiferando in merito all’istituzione degli organismi di controllo, dei disciplinari di produzione e dei consorzi di tutela.
Nel 1999 è stata anche introdotta la disciplina dei P.A.T. - Prodotti agroalimentari tradizionali – le cui caratteristiche sono dettate dall’ Art. 8 del D. L.vo 173 del 1998 e dal Decreto Ministeriale 350. La norma prevede che siano considerati prodotti agroalimentari tradizionali quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo. In particolare, "per l'individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali le regioni e le province autonome accertano che le suddette metodiche sono praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni". I prodotti tradizionali sono quindi ottenuti con tecniche agricole ed artigianali consolidate nel tempo, sono caratteristici di un ambiente locale nel quale l'uomo agricoltore ed artigiano ha elaborato alimenti eccellenti, utilizzando tecniche molto semplici, spesso familiari, evolute in armonia con la natura dei luoghi. Sono produzioni limitate proprio perché lontane nella concezione e nella storia dalle grandi logiche e dimensioni industriali. I P.A.T. debbono essere riconosciuti dalla Giunta Regionale e vengono iscritti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.
GLI ORGANISMI DI CONTROLLO Gli organismi di controllo e certificazione hanno il compito di far rispettare i Disciplinari di produzione garantendo che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione d'origine protetta rispondano a quanto dichiarato.
IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE Il disciplinare di produzione è l'insieme delle indicazioni e delle prassi operative cui i produttori del prodotto certificato devono attenersi. Esse vengono stabilite dai produttori e dagli enti che valutano le domande di certificazione e rappresentano l'essenza stessa della certificazione dal momento che stabiliscono le qualità garantite al consumatore che acquista il prodotto certificato.
La legge 2081/92 definisce le caratteristiche generali di cui si deve occupare il disciplinare di produzione. Il disciplinare di produzione deve comprendere:
- il nome del prodotto agricolo o alimentare DOP o IGP
- la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche dello stesso
- la delimitazione della zona geografica e gli elementi che comprovano il legame del prodotto agricolo o alimentare con la zona geografica di riferimento
- la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e/o i metodi locali, leali e costanti unitamente agli elementi che comprovano il legame o l'origine con l'ambiente geografico
- gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture equivalenti
- le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali
Secondo la legge 2082/92 il disciplinare di produzione per le Stg deve contenere:
- il nome del prodotto agricolo od alimentare
- la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto che si riferisce alla sua specificità
- gli elementi che permettono di valutare il carattere tradizionale
- la descrizione delle caratteristiche del prodotto agricolo od alimentare con l'indicazione delle principali caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche, e/o organolettiche relative alla sua specificità i requisiti minimi e le procedure di controllo della specificità
I CONSORZI DI TUTELA Per proteggere e tutelare il patrimonio enogastronomico sono stati istituiti i Consorzi di Tutela che per statuto hanno il compito di difendere e promuovere il prodotto. Ai Consorzi spetta il coordinamento di tutte le attività a garanzia del mantenimento di un elevato standard qualitativo e del pieno rispetto del Disciplinare di produzione da parte dei produttori certificati assicurando che la denominazione venga rispettata e non vi siano contraffazioni.
DOP IGP e STG
 Per prodotti con marchio DOP (denominazione di origine
protetta) si intende: “il nome di una regione, di un luogo determinato o in casi eccezionali di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e la cui
qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono nell’area geografica delimitata” (Art.2 par1).
 Per prodotti con marchio IGP (indicazione geografica protetta) si intende invece: “il nome di una regione, di un
luogo determinato o in casi eccezionali di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e di cui una
determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata” (Art.2 par1)
 Il marchio STG (Specialità Tradizionale Garantita) ha invece per oggetto la valorizzazione della composizione tradizionale del prodotto od
un metodo di produzione tradizionale. Il regolamento ha introdotto il concetto di "specificità" inteso come "l'elemento o l'insieme di elementi che, per le loro caratteristiche qualitative e di tradizionalità, distinguono nettamente un
prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria". Sono esclusi da questa disciplina i prodotti il cui carattere peculiare è legato alla provenienza od origine geografica; quest'aspetto distingue le STG dalle DOP e dalle IGP.
Riferimenti normativi CEE:
Reg. CEE n.2081/92 - Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari
Reg. CEE n.2082/92 - Attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari
Reg. CEE n.1848/93 - Modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92
Riferimenti normativi italiani:
Art. 53 Legge n. 128/1998
D.M. 29 maggio 1998
Art. 14. Legge n. 526/1999
D.L. 19 novembre 2004, n. 297
Art. 8 del D. L.vo 173 del 1998
Decreto Ministeriale 350 del 1999
Nota informativa sui Prodotti tradizionali |
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